Il 2021 è iniziato per i fumatori con una brutta sorpresa: è aumentata la tassa sul fumo. Ecco quanto paghi se fumi
E’ notorio che in proporzione i più tartassati siano i fumatori anche perché ci si prefigge di scoraggiare i fumatori dall’indulgere in un’abitudine nociva a loro stessi ma anche a chi sta intorno a loro: quando, infatti, per fare cassa, sarebbe necessario introdurre un nuovo balzello, si preferisce evitarlo aumentando in compenso l’aliquota che grava sul costo delle sigarette, quelle tradizionali e le e-cig, le elettroniche, cui si sono convertiti molti fumatori. Anche la Legge di Bilancio 2021 non ha fatto eccezione avendo introdotto alcune importanti modifiche sull’aliquota della relativa imposta di consumo. Le variazioni riguardano tutti i prodotti da inalazione senza combustione di sostanze liquide, con o senza nicotina, fanno eccezione quelli venduti ad uso medico.
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Tassa sul fumo, nel 2021 aumentano le aliquote delle sigarette e del tabacco. Il cronoprogramma del rincaro
Dunque, brutte notizie in vista per i fumatori: tuttavia il rincaro sarà modulato secondo il cronoprogramma riportato di seguito:
- 15-10% dal 1° gennaio 2021;
- 20-15% dal 1° gennaio 2022;
- 25-20% dal 1° gennaio 2023;
- 30% dal 1° gennaio 2021;
- 35% dal 1° gennaio 2022;
- 40% dal 1° gennaio 2023;
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Quindi, il primo aumento è già entrato in vigore. Nel dettaglio, “si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per cento) dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.