Per via di un incredibile paradosso i positivi al Covid che violano la quarantena potrebbero non essere perseguiti dalla legge: scopriamo perché
Chi è risultato positivo e viola la quarantena potrebbe non rischiare alcunché. Come è possibile questo incredibile paradosso? Il motivo è presto detto. Infatti se è vero che in base al decreto legge del 25 marzo 2020 dispone “l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro” per coloro che violano il divieto di allontanarsi da casa consapevoli di essere risultati positivi al tamponi, nel momento della conversione del decreto in legge, passò inosservata la presenza di una condizione. Si tratta dell’obbligatorietà della consegna da parte del sindaco del proprio Comune alla persona positiva dell’ordinanza che intimi di non allontanarsi dalla propria casa.
Questa condizione è rimasta di fatto inapplicata dai Primi Cittadini. Di conseguenza, è stata di fatto esclusa la possibilità di punire chi viola la quarantena, seppur nella consapevolezza di essere positivo al Covid, senza aver ricevuto la suddetta ordinanza da parte del sindaco. Non è possibile dunque l’applicazione dell’illecito penale di cui all’articolo 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie sull'”inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo” e neppure delle sanzioni amministrative.
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Covid, impercorribile anche il reato di epidemia colposa: il motivo
La Procura di Milano, formulando al gip la richiesta di archiviazione per una persona senzatetto positiva che si era allontanata lo scorso anno per due ore dall’ospedale per fare ritorno in dormitorio, spiega questo paradosso normativo. Una situazione che sarà destinata a protrarsi in caso di mancata modifica della norma ovvero se non vi sarà un cambiamento dell’operato da parte dei sindaci. Questi ultimi, dal canto loro, si difendono lamentando di non avere a disposizione informazioni da parte delle Asl.
Questo paradosso si aggiunge all’impercorribilità del reato di cui articolo 452 cp, vale a dire quello di “epidemia colposa“, in quanto non è possibile provare il nesso di causalità tra la circolazione del soggetto positivo e il momento in cui avviene il contagio di altre persone. Allo stesso modo, il reato di cui all’articolo 650 cp riguardante la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità“, violazione basata sulla non osservanza dei provvedimenti amministrativi individuali e concreti, dunque inidonea a punire contravvenzioni di norme generali e astratte come quelle all’interno dei Dpcm.