L’ex coniuge ha diritto alla reversibilità? Chiariamo tale quesito e soprattutto la differenza tra separazione e divorzio.
Cos’è la pensione di reversibilità? In sostanza, quest’ultima non è altro che una quota della pensione complessiva di uno dei due coniugi che spetta all’altro in caso di decesso del partner. Si tratta quindi di un assegno che nasce per favorire il mantenimento di un cittadino, di fronte alla perdita della moglie oppure del marito. A questo punto, nasce quindi un secondo quesito: la reversibilità vale anche di fronte ad un eventuale divorzio? Approfondiamo meglio l’argomento.
Prima di tutto, occorre sottolineare la differenza tra separazione e divorzio, la quale si riassume fondamentalmente nel dettaglio che – nel primo caso i due partner sono ancora considerati coniugi dalla legge – mentre nel secondo caso tale legame si scioglie definitivamente. Proprio sulla base di tale definizione e differenza, possiamo chiarire l’eventualità di accedere alla pensione di reversibilità. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Pensione di reversibilità, vale anche per i divorziati?
In caso di separazione, l’ex coniuge ha diritto quindi alla quota di reversibilità, in quanto considerato ancora dalla legge l’erede dei risparmi del marito oppure della moglie. Esiste un’unica eccezione: nell’eventualità in cui l’ex coniuge sia considerato responsabile della fine del matrimonio e del conseguente allontanamento, allora non potrà ricevere l’assegno di reversibilità. Nel caso di divorzio invece, la questione si complica.
Come abbiamo anticipato precedentemente, il divorzio corrisponde all’effettivo scioglimento del legame matrimoniale, pertanto l’ex coniuge ha diritto ad una quota minima della pensione di reversibilità, che andrà invece condivisa con gli eredi del defunto.
In questo caso però, l’ex coniuge deve possedere determinati requisiti per poter accedere alla reversibilità: in primo luogo, non deve essersi risposato; in secondo luogo, nel momento del divorzio, non deve aver accettato l’assegno in unica soluzione (una a tantum); infine, l’assegno pensionistico del defunto deve corrispondere all’impiego prima del matrimonio. Nell’eventualità in cui il coniuge abbia cambiato lavoro dopo il divorzio, l’ex coniuge non può pertanto richiedere la reversibilità.