Approfondiamo nel dettaglio il tema relativo a NASPI e TFR; in alcuni casi è possibile richiedere un anticipo.
Chiariamo il significato del termine NASPI e TFR: con la prima sigla ci riferiamo alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego e quindi fondamentalmente all’assegno mensile destinato ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro; con TFR invece intendiamo il Trattamento di Fine Rapporto, ossia la somma di denaro destinata al dipendente nel momento in cui termina appunto il rapporto di lavoro. E’ possibile chiedere un anticipo rispetto a NASPI e TFR? Approfondiamo insieme l’argomento.
L’attuale crisi economica ha messo a dura prova il benessere di moltissime famiglie italiane; diverse attività sono finite sul lastrico e altrettanti cittadini si ritrovano a dover spendere tutti i risparmi in bollette della luce e generi alimentari. Come se non bastasse, tale condizione costringe molti datori di lavoro a ridimensionare il personale e – di conseguenza – diversi dipendenti si ritrovano improvvisamente senza lavoro, privi di un’entrata mensile. A questo punto, entra in gioco la richiesta di anticipo NASPI e TFR.
Anticipo NASPI e TFR, è possibile richiederlo?
Come abbiamo anticipato precedentemente, la NASPI viene assegnata al lavoratore dipendente che perde il suo impiego involontariamente, di conseguenza l’assegno verrà revocato nel momento in cui il cittadino inizierà un nuovo lavoro, che sia autonomo oppure dipendente.
La NASPI infatti nasce dall’intenzione di aiutare i lavoratori che si trovano momentaneamente senza un’entrata mensile. E’ possibile tuttavia richiedere l’indennità anticipata nel momento in cui il richiedente sottoscrive una quota di capitale sociale all’interno di qualsivoglia cooperativa.
Nel caso di TFR è possibile richiedere l’anticipo prima del abbandono del proprio impiego, anche sulla base dei desideri e delle disponibilità del datore di lavoro. Inoltre, esiste un’eccezione rispetto a possibili nuovi impieghi: la NASPI oppure il TFR non vengono rimossi laddove il lavoratore autonomo fatturi meno di 5.500 euro l’anno. In questo caso, è possibile per il richiedente ritenersi ancora disoccupato e pertanto accedere in questo modo all’indennità.