Se un condomino non fosse d’accordo con una decisione presa dall’amministratore, cosa potrebbe fare? Scopriamolo insieme leggendo questo articolo.
Le decisioni all’interno di un condominio vengono prese dai condomini stessi. Ma anche dall’amministratore.
Ma se qualora un condomino non fosse d’accordo con lui (o con lei) cosa si potrebbe fare in tal senso? Cerchiamo di scoprirlo insieme leggendo questo articolo.
Questo è un argomento molto interessante: i condomini si riuniscono una o due volte l’anno per approvare il bilancio e per prendere dei nuovi provvedimenti.
Ma cosa si può fare nel caso in cui l’amministratore ha preso una decisione autonomamente e i condomini non fossero d’accordo?
Decisione presa dall’amministratore: si può contestare?
Come riporta il sito LaLeggepertutti.it, quello che si dovrebbe decidere all’interno di un’assemblea condominiale è quello di confermare l’amministratore, oltre ad approvare il suo compenso; approvare il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e la relativa ripartizione tra i condòmini; approvare il rendiconto annuale dell’amministratore e l’impiego del residuo attivo della gestione; deliberare sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazioni, costituendo un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Alcune decisioni possono essere prese direttamente dall’amministratore, come riporta il Codice Civile, che “ha riconosciuto una limitata capacità decisionale in ordine a tutto ciò che rientra nella cosiddetta ‘manutenzione ordinaria’”.
La legge però consente all’amministratore di prendere decisioni che riguardano anche atti di straordinaria manutenzione, ma solo quando sono resi necessari ed urgenti. Quindi quando non si può aspettare la convocazione dell’assemblea.
Ma se qualcuno non fosse d’accordo con la decisione dell’amministratore, come il Codice Civile afferma che “contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea e al tribunale”.
Il condomino potrà decidere anche di fare ricorso direttamente al tribunale, senza prima passare per l’assemblea condominiale.
Ma l’impugnazione davanti a quest’ultima ha il vantaggio di non dover rispettare alcun termine: ovvero che si può ricorrere all’assemblea anche dopo molti mesi, perfino dopo anni.
In questo caso, il condomino in questione può aspettare la successiva riunione condominiale oppure la può proporre lui stesso, ma dovrebbe essere richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
E voi la conoscevate questa regola di condominio?