Chiunque viva in un condominio deve assolutamente rispettare delle regole che sono fondamentali per il quieto vivere di tutti.
Si tratta anche del possesso degli animali domestici che vivono all’interno del condominio. Il Codice civile, stabilisce che non può essere vietato ai condomini di tenere degli animali domestici all’interno di un condominio ma attenzione al discorso delicato e complicato degli spazi comuni che riguardano tutti.
Un argomento che fa tanto discutere riguarda proprio se gli animali domestici possono essere portati nell’ascensore condominiale oppure no, questo non è ancora ben chiaro. Il dato è che la giurisprudenza non ha trovato un’interpretazione che possa soddisfare i tanti dubbi dei proprietari di animali e i condomini che utilizzano l’ascensore condominiale per recarsi nel proprio immobile.
Cosa prevede la riforma in merito agli animali domestici
Si parla della legge n. 220/2012, ossia della riforma del condominio. A questa si aggiunge una postilla ossia il comma 5 all’articolo 1138 del Codice civile. Il tutto stabilisce che non si può vietare il possesso o la detenzione degli animali domestici all’interno di un condominio. Bisogna però fare una importante precisazione tra il concetto di liberalizzazione degli animali domestici e quelle che risultano essere le proprietà esclusive del condominio. Una ordinanza 5336/2017, stabilisce che si può vietare l’utilizzo dell’ascensore da parte degli animali domestici e in tal caso si parla di restrizioni. Si parla di un aspetto molto importante ossia la disciplina dell’uso delle cose comuni. Fondamentale precisare che la destinazione d’uso non sia alterata e non venga ostacolato l’utilizzo degli altri partecipanti. L’ articolo 1102 del Codice civile, sembra acconsentire al trasporto degli animali domestici nell’ascensore condominiale senza nessun problema per il resto dei condomini che lo utilizzano. Si assiste a una poca chiarezza interpretativa mostrata dalla giurisprudenza parlando di questo argomento che ancora non risulta davvero chiaro in merito all’argomento “ascensore e animali domestici”.
Circa la sentenza n. 142 del 28 febbraio 2020 disposta dal tribunale di Piacenza, stabilisce l’impossibilità di porre divieti riguardo al possesso di animali domestici quando si applica esclusivamente ai regolamenti condominiali, parliamo di quelli di tipo assembleare e non di quelli contrattuali. Facciamo una distinzione tra i due per comprendere le reali differenze. Quando si parla di regolamento assembleare si tratta di un qualcosa che viene pattuito dall’assemblea condominiale, poi approvato con il voto di maggioranza dei condomini. Il regolamento contrattuale, viene redatto da colui che risulta essere il costruttore originario del condominio ed è poi stato approvato dagli acquirenti degli immobili durante la fase di rogito che sancisce l’acquisto totale dell’immobile. Quando parliamo di questo tipo di regolamento si parla di una certa unanimità. Per capire quando si possono portare i propri animali nell’ascensore condominiale è essenziale verificare il regolamento del condominio dato che ognuno stabilisce in base anche alla struttura del condominio stesso e alle varie regolamentazioni interne che sono state approvate sia dall’assemblea che al momento dell’ acquisto dell’immobile. Attenzione, se si tratta di divieti che sono contenuti proprio nei regolamenti assembleari, allora questi risultano essere nulli e senza validità alcuna ai fini della decisione se portare o meno in ascensore il proprio animale domestico.