Sono in campo le misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha elencato le modalità.
Per usufruire delle sanatorie e norme agevolative si arriva a un nuovo ravvedimento speciale, per quanto riguarda lo stralcio delle piccole cartelle fino ad arrivare alla definizione agevolata per quanto riguarda le controversie tributarie.
Gli argomenti sul tavolo riguardano quanto segue: “la regolarizzazione delle irregolarità formali che sono relative a imposte sui redditi, Iva e Irap che sono state commesse fino al 31 ottobre 2022; sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni che sono relative al periodo d’imposta 2021 e anche quelli precedenti; sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento; su come regolarizzare gli omessi pagamenti; sulla cancellazione dei debiti di importo fino a 1.000 euro; sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; sulle misure in materia di contenzioso pendente”
Cosa accade nella tregua fiscale
Innanzitutto è fondamentale versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo: la prima entro il 31 marzo 2023, la seconda entro il 31 marzo 2024. Il “ravvedimento operoso speciale”, come viene definito, permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Attenzione non sono definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. Va precisato che il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. A questo punto possono essere definiti i seguenti fattori: “gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023; gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023″
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— ItaliaOggi (@ItaliaOggi) January 31, 2023
La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023. La circolare chiarisce lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. La sanatoria riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.