Quando si riceve un bonifico da parte di un genitore potrebbe trattarsi di una donazione oppure ci può essere un’altra ragione.
Entriamo nel dettaglio di questo argomento abbastanza controverso e cerchiamo di comprendere. Innanzitutto va chiarito che se si parla di un modico valore il bonifico non deve impoverire troppo il donante e nello stesso tempo non deve arricchire troppo chi lo riceve.
Se, invece, si tratta di una donazione è necessaria quasi sempre la presenza di un notaio. Si parla anche di una donazione indiretta come ad esempio la donazione per l’acquisto di un immobile o di un veicolo, oppure quella per saldare un debito. Queste sono delle precisazioni molto importanti da evidenziare se si vuole ben comprendere la differenza.
Di cosa si tratta
Fa chiarezza sul caso di un padre che ha fatto un bonifico bancario alla figlia, ma quest’ultima non ha fornito la prova che tale movimento fosse “fiscalmente irrilevante”.
La sentenza della CTR piemontese ha respinto un caso che riguardava l’appello principale della contribuente e quello incidentale dell’Ufficio, che in un primo momento aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente. Cerchiamo di comprendere meglio cosa è avvenuto.
Due sono stati gli elementi a sostegno della sentenza 773 della CTR Piemonte. Un elemento rilevante era che nella causale del bonifico non compariva la causale donazione, ma veniva indicata la causale “restituzione”. In secondo luogo, circa la ricostruzione dei fatti prospettata vi erano delle precisazioni da fare.
Entriamo nel dettaglio
Nell’ambito dei trasferimenti di denaro tramite bonifici, le somme accreditate dal padre sul conto corrente della figlia si presumono redditi non denunciati
La contribuente infatti sostiene che il bonifico ricevuto al padre sarebbe denaro derivato dalla riduzione di capitale della società a seguito e per effetto della sua trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata.
A questo punto vi è da precisare che il denaro era stato trasferito al padre e in seguito c’era stata una restituzione parziale nel periodo tra il 2002 e il 2006, completata poi con un bonifico di 152.000 euro.
La CTR Piemonte chiarisce che è essenziale che venga fornito dal contribuente un adeguato supporto probatorio del negozio sottostante i passaggi di denaro in questione. Nel rigettare l’appello della contribuente, la CTR Piemonte premette che i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi oppure operazioni imponibili, sia se si vuole dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta ma anche per quantificare il reddito da essa ricavato.
Il contribuente deve quindi a questo punto provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle dichiarazioni non risultano essere fiscalmente rilevanti.
Infine, la CTR specifica un aspetto molto importante ossia che non potrebbe trattarsi di una donazione proprio per il motivo per cui l’appellante aveva fornito una diversa spiegazione, sia perché la causale del bonifico indicava la dicitura «restituzione», e quindi è incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.