Si parla di direttiva per le case green. Un argomento molto interessante in materia di case e proprietari degli immobili.
Cosa c’è da sapere in merito a questo argomento così fondamentale per chiunque decida di acquistare un immobile? Quello che è sicuro è che i proprietari degli immobili devono sottostare all’obbligo di ridurre le emissioni delle proprie abitazioni, e quindi a questo punto dovranno per forza di cose eseguire lavori di riqualificazione dell’immobile. Da questo, non si scappa!
Il tutto è stato deciso dopo l’approvazione da parte del Parlamento UE ma ci si chiede chi sarà obbligato a fare lavori di riqualificazione dell’immobile? e quindi nello specifico quali sono gli immobili toccati dalla rivoluzione voluta dalla direttiva sulle case green? Cerchiamo di capire meglio cosa accadrà e di fare chiarezza circa gli obblighi.
Gli obblighi
Innanzitutto ci si concentra sul raggiungimento della classe energetica “E” per tutti gli immobili di tipo residenziale, entro e non oltre la data del 1°gennaio 2030. Superata questa fase, nei tre anni successivi, quindi nell’anno 2033, si dovrà attuare un nuovo salto di classe fino ad arrivare alla classe “D”, mentre nel periodo che va dal 2040 e 2050 si punta ad arrivare alle emissioni zero.
Va detto che rimane fermo l’obbligo per gli Stati membri dell’Unione Europea di garantire la ristrutturazione del patrimonio edilizio per raggiungere gli standard di riqualificazione energetica, questo aspetto è molto importante. Le prime proposte prevedevano addirittura una serie di sanzioni per chi “trasgrediva” a tale obbligo. Quello che va specificato è che la direttiva UE sulle case green non obbliga tutti a fare lavori di ristrutturazione sull’immobile. La non applicazione, tuttavia, interessa gli edifici storici “ufficialmente protetti”.
Entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere meglio quali sono le categorie catastali esentate dall’obbligo. Ecco le categorie interessate:
- gli edifici di culto e adibiti allo svolgimento di attività religiose
- i fabbricati etichettati come temporanei, vale a dire utilizzati per un periodo che riguarda non più di 2 anni
- i fabbricati indipendenti con una superficie calpestabile non eccedente i 50 metri quadri
- le officine, i depositi, i siti industriali e gli edifici di servizio non residenziali a basso fabbisogno di energia, raffrescamento o di riscaldamento
- gli edifici abitati per un periodo di meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno ma con un consumo energetico che risulta essere inferiore al 25% rispetto a quello che potrebbe registrarsi dal suo uso per 12 mesi
- gli edifici agricoli a uso non residenziale impiegati in un settore disciplinato da un accordo sulla prestazione energetica
- le stazioni di approvvigionamento infrastrutturale (di trasformazione), costruzioni ferroviarie, impianti di controllo della pressione e sottostazioni.
Queste quindi tutte le categorie che risultano essere esentate da tale obbligo. Va a questo punto detto un qualcosa di molto importante ossia che il 74% delle abitazioni a uso residenziale appartengono alla classe energetica “E”, “F” o “G”, quelle più basse in assoluto, mentre solo il 26% delle case è di classe “D” o più elevata. Quindi chi comprerà un immobile ricompreso nelle classi energetiche appena citate sarà obbligato a ristrutturarlo.