L’Inps, con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla pensione anticipata a 62 anni.
Va detto innanzitutto che la legge di Bilancio 2023, ha introdotto la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”, cd. Quota 103, ai contribuenti che hanno delle determinate caratteristiche che andremo ad analizzare per cercare di comprendere meglio.
Si tratta di coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni, un’anzianità contributiva minima di 41 anni e altre caratteristiche di cui ne parleremo approfonditamente qui di seguito per fare chiarezza circa il tanto discusso argomento delle pensioni.
Il calcolo
Vanno analizzati i seguenti scenari per il calcolo della pensione.Se la pensione è inferiore a 5 volte, il trattamento minimo nell’anno di decorrenza ma negli anni successivi, supera l’importo stabilito, l’assegno viene erogato ma solo entro tale limite; Se la pensione è superiore a 5 volte il trattamento minimo già dal primo anno di decorrenza, il limite del tetto massimo erogabile verrà applicato subito, fin dalla prima decorrenza, e pertanto l’assegno mensile verrà ridotto.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione viene poi posto in pagamento l’intero importo della pensione. Va detto che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è di 67 anni di età.
Per quanto riguarda l’accesso a Quota 103 nel 2023, lo scenario riguarda i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi con determinate caratteristiche. Se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; Se invece hanno maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, gli scenari sono i seguenti: Se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; Se hanno maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.